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STATUTO
FONDAZIONE CAPALBIO

ARTICOLO 1 -– COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

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1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CAPALBIO ".

La Fondazione ha sede nel Comune di Capalbio.

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ARTICOLO 2 - FINALITA'

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1. La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità culturali mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale al fine di:

- contribuire allo sviluppo culturale, sociale, economico e civile della comunità locale

- tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 42/04.

La Fondazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale;

- attività culturali e dello spettacolo;

- attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale, anche per favorire la coesione sociale del comune e della sua comunità, della agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile;

- definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e delle attività museali e culturali ad essa a qualsiasi titolo trasferite.

La Fondazione persegue altresì la promozione e valorizzazione di attività sportive, ludicomotorie, sociali, turistiche, del tempo libero, ricreative e legate al benessere della persona etc. Per la realizzazione di tali obiettivi la Fondazione potrà procedere direttamente o tramite affidamenti, convenzioni o altre forme di collaborazione con soggetti terzi, all’organizzazione e gestione di progetti, iniziative, manifestazioni, eventi etc. ed alla conduzione di immobili, impianti e/o strutture riconducibili alle attività sopradette.

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ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

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1. La Fondazione, dirige gli istituti culturali ad essa assegnati, nomina i direttori, ed è responsabile della gestione scientifica, culturale e amministrativa degli stessi e può promuovere istituti, forum tematici specifici o generali, associazioni volontarie in conformità con gli indirizzi statutari. Per il perseguimento degli scopi statutari, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva.

2. La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti da parte del fondatore;

b) gestione scientifica, culturale e amministrativa delle attività ad essa trasferite;

c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;

d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;

e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate;

f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico e turistico;

g) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;

h) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;

i) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;

j) promozione e valorizzazione di attività sportive, ludico-motorie, sociali, turistiche, del tempo libero, ricreative e legate al benessere della persona etc. ;

k) organizzazione e gestione di progetti, iniziative, manifestazioni, eventi di cui alla lettera j, anche mediante conduzione di immobili, impianti e/o strutture riconducibili alle attività sopradette.

3. La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, in via secondaria e strumentale alle attività di interesse generale.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

a) dar vita a società e assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società o imprese;

b) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;

e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

f) assumere prestiti dal fondatore e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

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ARTICOLO 4 – SOCIO FONDATORE

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1. Il Comune di Capalbio è il SOCIO FONDATORE che costituisce la Fondazione e versa in fondo di dotazione.

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ARTICOLO 5 – SOCI ISTITUZIONALI, ADERENTI E SOSTENITORI

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Possono essere ammessi nella Fondazione, previo gradimento ai sensi della procedura prevista dal successivo art. 6:

1. SOCI ISTITUZIONALI: le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici che, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, nei termini che potranno essere concordati in appositi atti convenzionali. La qualifica di socio istituzionale dura in maniera permanente o per un periodo minimo di tre anni.

2. SOCI ADERENTI: le persone fisiche o giuridiche private che, condividendone le finalità, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di aderente può essere permanente o per un periodo minimo di tre anni.

3. SOCI SOSTENITORI: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che aderiscono alla fondazione nel corso della sua esistenza, con contributo in denaro una tantum sempre seguendo la procedura prevista dal successivo art. 10. La qualifica di socio sostenitore è annuale.

4. E’ possibile, nel rispetto dei criteri definiti al presente articolo, diventare in ogni momento socio istituzionale, aderente e sostenitore.

5. I nominativi dei soci istituzionali e aderenti, suddivisi per categoria, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d’ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

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ARTICOLO 6 - AMMISSIONE, RINUNCIA E DECADENZA DEI SOCI

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1. L'ammissione dei Soci Istituzionali e Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata negli elenchi.

- L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

- Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima. La delibera sulle domande non accolte viene adottata in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta.

- Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

- Ciascun partecipante ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro partecipanti o fondatori. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

-Ciascun partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre partecipanti.

2. La qualità di Socio Istituzionale e Aderente non consente il diritto di rinuncia prima del triennio, se non nei termini previsti dal contratto/convenzione.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

Il Socio Sostenitore non può rinunciare se non allo scadere dei dodici mesi successivi all'iscrizione.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione della quota prevista dall’art. 10.

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ARTICOLO 7 - PATRIMONIO

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1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dal fondo di dotazione costituito dal Socio Fondatore e rappresentato dalla somma liquida di euro 50.000,00;

b. dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

c. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;

d. da eventuali contributi da parte dello Stato, enti territoriali o altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; e. da ulteriori eventuali avanzi derivanti da quote associative, che il Consiglio di Amministrazione abbia deciso di non utilizzare per il fondo di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile. In caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, i Soci non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In caso di liquidazione della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

La Fondazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio di cui all’articolo 1 lettere b), c) e d), comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Fondo di dotazione di cui all’articolo 1 lettera a) può essere utilizzato per quanto espressamente previsto dalla legge e a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale.

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ARTICOLO 8 - FONDO DI GESTIONE

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1. Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 7  lettere b., c., e d., e dalle attività della fondazione medesima sulla base degli atti convenzionali che regolamentano i rapporti;

b. dalle quote associative, dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse alla Fondazione;

c. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici

d. da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione. 

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ARTICOLO 9 - BILANCIO PREVENTIVO, CONSUNTIVO e SOCIALE

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1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Gli organi della Fondazione possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

3. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

4. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento delle sue attività.

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ARTICOLO 10 - CONTRIBUZIONI ANNUALI DEI PARTECIPANTI

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1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di sottoscrizione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei Soci Aderenti e Sostenitori. In mancanza di apposta deliberazione, dette quote sono dovute nella stessa misura dell’esercizio precedente.

2. I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere di norma corrisposti entro il mese di giugno dell'anno solare di riferimento.

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ARTICOLO 11 – ORGANI ED UFFICI

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1. Organi della Fondazione sono: 

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Sindaco Revisore;

d) l’Assemblea di Partecipazione;

e) il Comitato Tecnico Scientifico (di indirizzo).

2. Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore generale e/o il direttore amministrativo nominati/o dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli incarichi di cui ai punti a) b) d) ed e) vengono conferiti a titolo esclusivamente gratuito.

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, sulla base della normativa vigente, la misura dell’eventuale rimborso delle spese documentate che gli stessi organi dovessero sopportare per l’espletamento degli incarichi affidati.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare, di norma annualmente, il compenso spettante al Sindaco Revisore.

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ARTICOLO 12 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da numero cinque membri, compreso il Presidente, designati come segue:

- il Presidente e la maggioranza dei consiglieri, dal Socio Fondatore

- gli altri consiglieri, dai Soci Istituzionali e Aderenti in diretta relazione alla rilevanza delle contribuzioni dagli stessi apportate al fondo di gestione. In caso di mancata designazione, il Socio Fondatore procede alla nomina autonomamente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

3. Il soggetto o l'organo che li ha designati, può revocare i consiglieri anche senza giusta causa e senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio; con l'atto di accettazione della carica, l'amministratore deve dichiarare di conoscere e accettare la presente clausola statutaria.

4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso nel rispetto delle procedure previste nello statuto e nel regolamento.

5. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro 30 giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo.

6. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

7. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

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ARTICOLO 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1. Al Consiglio di Amministrazione, spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte la attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare provvede:

a. alla nomina del vice presidente. 

b. alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della

relazione annuale sull'attività svolta;

c. alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;

d. alla approvazione, alle medesime scadenze previste per la predisposizione del bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

e. all'accettazione di nuovi soci;

f. alla determinazione delle quote annuali dovute dai soci aderenti e sostenitori;

g. alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

h. alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;

i. alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari; 

j. alla nomina del direttore generale e/o AMMINISTRATIVO, determinandone compiti, poteri, durata, ed eventuale inquadramento e compensi;

k. all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

l. all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;

m. alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive; 

n. al conferimento di incarichi professionali e/o consulenze; 

o. alla nomina di procuratori;

p. alla approvazione di un proprio regolamento interno;

q. alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;

r. all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;

s. alle modifiche statutarie;

t. allo scioglimento della Fondazione 

u. alla nomina di un segretario,

v. alla concessione di patrocini.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), s), del presente articolo, per le qual è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

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ARTICOLO 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno il 40% dei consiglieri e comunque di norma almeno 3 volte all’anno.

2. La convocazione è disposta mediante lettera od e-mail spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza

per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma od e-mail spedito almeno un giorno prima.

3. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati. 

4. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione si può svolgere anche in video conferenza.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario verbalizzante su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. E’ fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di inviare al Comune di Capalbio i verbali delle sedute svolte.

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ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.

2. Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

3. A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

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ARTICOLO 16 - L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

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1. L'Assemblea è costituita dal fondatore, dai soci istituzionali e aderenti.

In sede di Assemblea e per i soli fini statutari di cui al comma 3 del presente articolo, a ciascun partecipante è assegnata in termini percentuali una quota derivante dal rapporto fra l’entità del proprio versamento con quello del fondo di gestione dell’esercizio in corso.

2. In tale sede e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, viene effettuata la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, designati nel rispetto dell’art. 12 dello Statuto, e nel rispetto dell’art. 17, viene nominato il Sindaco Revisore.

3. L'Assemblea delibera su: 

- la nomina dell'Organo di Controllo

- tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all’anno in seduta comune di tutti i soci così come definiti dall’art. 3 del presente statuto.

4. L'Assemblea è convocata, anche su richiesta del socio fondatore, e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera, accertato in via preliminare il valore delle singole contribuzioni, a maggioranza del 51% delle quote, qualunque sia il numero dei membri presenti.

5. I membri dell’Assemblea di partecipazione possono essere nominati nel Comitato Tecnico Scientifico.

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ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

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1. L'Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea scegliendolo da una terna di nominativi proposti dal Socio Fondatore tra coloro che sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

All'organo di controllo si applicano gli articoli 2399 e 2397 comma 2, del codice civile.

2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre anni e può essere rieletto. Esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo svolge le attività ed i controlli di cui ai commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 30 del L. Lgs. 117/2017.

3. All'organo di controllo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della vigente normativa.

4. L'organo di controllo deve tenere documentazione scritta dell'attività da lui svolta.

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ARTICOLO 18 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

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1. Il Comitato Tecnico Scientifico, qualora istituito, è un organo consultivo, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.

2. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, a seguito di convocazione del suo presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal presidente della Fondazione, che partecipa di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del presidente del Consiglio medesimo.

6. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

7. Il membro del Comitato Tecnico Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

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ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

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In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un liquidatore munito dei necessari poteri. 

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ARTICOLO 20 - NORMA DI RINVIO

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Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di cui al DPR 10.02.2000 n. 361 e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile ed in particolare gli articoli 14, 15, 16 18, 25, 27,28 e 42 bis.

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